Art. 4
Licenza di importazione
In vigore dal 17 apr 2019
Licenza di importazione
1. L’importazione dei beni culturali elencati alla parte B dell’allegato, diversi da quelli di cui all’, paragrafi 4 e 5, richiede una licenza di importazione. Tale licenza di importazione è rilasciata dall’autorità competente dello Stato membro in cui i beni culturali sono vincolati a uno dei regimi doganali di cui all’, punto 3, per la prima volta.
2. Le licenze di importazione rilasciate dalle autorità competenti di uno Stato membro in conformità del presente articolo sono valide in tutta l’Unione.
3. Una licenza di importazione rilasciata in conformità del presente articolo non è considerata prova di legittima provenienza o proprietà dei beni culturali in questione.
4. Il titolare dei beni presenta una domanda di licenza di importazione all’autorità competente dello Stato membro di cui al paragrafo 1 del presente articolo tramite il sistema elettronico di cui all’. La domanda è accompagnata da qualsiasi documento giustificativo e informazione atti a comprovare che i beni culturali in questione sono stati esportati dal paese in cui sono stati creati o scoperti in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari di tale paese o comprovanti l’assenza di tali disposizioni legislative e regolamentari al momento in cui detti beni sono stati portati fuori dal suo territorio.
In deroga al primo comma, la domanda può essere accompagnata invece da qualsiasi documento giustificativo e informazione atti a comprovare che i beni culturali in questione sono stati esportati in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari dell’ultimo paese in cui si sono trovati per un periodo superiore a cinque anni e per scopi diversi dall’utilizzo temporaneo, dal transito, dalla riesportazione o dal trasbordo, nei seguenti casi:
a)
il paese in cui i beni culturali sono stati creati o scoperti non può essere determinato in modo attendibile; o
b)
i beni culturali sono stati rimossi dal paese in cui sono stati creati o scoperti prima del 24 aprile 1972.
5. La prova che i beni culturali in questione sono stati esportati ai sensi del paragrafo 4 deve essere fornita nella forma di certificati di esportazione o le licenze di esportazione, ove il paese in questione abbia stabilito tali documenti per l’esportazione di beni culturali al momento dell’esportazione.
6. L’autorità competente controlla la completezza della domanda. Essa chiede al richiedente di fornire qualsiasi informazione o documento mancante o aggiuntivo entro ventuno giorni dalla ricezione della domanda.
7. L’autorità competente, entro 90 giorni dalla ricezione della domanda completa, esamina la domanda e decide se rilasciare la licenza di importazione o respingere la domanda.
L’autorità competente respinge la domanda se:
a)
dispone di informazioni o ragionevoli motivazioni per credere che i beni culturali siano stati rimossi dal territorio del paese in cui tali beni sono stati creati o scoperti in violazione delle disposizioni legislative e regolamentari di tale paese;
b)
non è stata fornita la prova richiesta al paragrafo 4;
c)
dispone di informazioni o ragionevoli motivazioni per credere che il titolare dei beni non li abbia acquisiti legalmente; o
d)
è a conoscenza di richieste di restituzione pendenti dei beni culturali da parte delle autorità del paese in cui tali beni sono stati creati o scoperti.
8. Qualora la domanda sia respinta, la decisione amministrativa di cui al paragrafo 7, accompagnata da una motivazione che comprende informazioni sulla procedura di ricorso, è comunicata senza indugio al richiedente.
9. All’atto della presentazione di una domanda di licenza di importazione relativa a beni culturali per i quali una precedente domanda sia stata respinta, il richiedente informa di tale rigetto l’autorità competente cui presenta la domanda.
10. Se uno Stato membro respinge una domanda, tale rigetto e le motivazioni che ne erano alla base sono comunicati agli altri Stati membri e alla Commissione tramite il sistema elettronico di cui all’.
11. Gli Stati membri designano senza indugio le autorità competenti per il rilascio delle licenze di importazione in conformità del presente articolo. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi alle autorità competenti, nonché qualsiasi cambiamento a tale riguardo.
La Commissione pubblica i dati delle autorità competenti e qualsiasi cambiamento a tale riguardo nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie «C».
12. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, il modello e il formato della domanda della licenza di importazione ed individua gli eventuali documenti giustificativi atti a comprovare la provenienza lecita dei beni culturali in questione, nonché le norme procedurali per la presentazione e il trattamento di tale domanda. Nello stabilire tali elementi, la Commissione si adopera per conseguire un’applicazione uniforme da parte delle autorità competenti delle procedure in materia di licenze di importazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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