Art. 8

Uso di un sistema elettronico

In vigore dal 17 apr 2019
Uso di un sistema elettronico 1.   L’archiviazione e lo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda le licenze di importazione e le dichiarazioni dell’importatore, sono effettuati per mezzo di un sistema elettronico centralizzato. Altri mezzi per l’archiviazione e lo scambio di informazioni possono essere usati su base temporanea, in caso di guasto temporaneo del sistema elettronico. 2.   La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione: a) le modalità per la messa a disposizione, il funzionamento e la manutenzione del sistema elettronico di cui al paragrafo 1; b) le norme dettagliate riguardanti la presentazione, il trattamento, l’archiviazione e lo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri mediante il sistema elettronico o altri mezzi di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2, entro il 28 giugno 2021.
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