Art. 10

Protezione dei dati personali e periodi di conservazione dei dati

In vigore dal 17 apr 2019
Protezione dei dati personali e periodi di conservazione dei dati 1.   Le autorità doganali e le autorità competenti degli Stati membri agiscono in qualità di titolari del trattamento dei dati personali ottenuti ai sensi degli . 2.   Il trattamento dei dati personali sulla base del presente regolamento avviene solo ai fini definiti all’, paragrafo 1. 3.   I dati personali ottenuti ai sensi degli sono accessibili solo al personale debitamente autorizzato delle autorità e sono adeguatamente protetti contro l’accesso o la comunicazione non autorizzati. I dati non possono essere divulgati o comunicati senza l’esplicita autorizzazione scritta dell’autorità che ha ottenuto per prima l’informazione. Tale autorizzazione non è tuttavia necessaria qualora le autorità siano tenute a divulgare o comunicare tale informazione conformemente alle norme in vigore nello Stato membro interessato, in particolare in caso di procedimenti giudiziari. 4.   Le autorità conservano i dati personali ottenuti in forza degli per un periodo di venti anni dalla data in cui sono stati ottenuti. Allo scadere di tale termine, tali dati personali sono cancellati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2019:880:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo