Art. 12
Cooperazione con i paesi terzi
In vigore dal 17 apr 2019
Cooperazione con i paesi terzi
Per quanto attiene alle sue attività e nella misura necessaria per l’espletamento dei suoi compiti a norma del presente regolamento, la Commissione può organizzare attività di formazione e di sviluppo delle capacità a favore dei paesi terzi in cooperazione con gli Stati membri.
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