Art. 14

Comunicazione e valutazione

In vigore dal 17 apr 2019
Comunicazione e valutazione 1.   Gli Stati membri forniscono informazioni alla Commissione in merito all’attuazione del presente regolamento. A tal fine la Commissione propone questionari pertinenti agli Stati membri. Gli Stati membri dispongono di sei mesi dalla ricezione del questionario per comunicare alla Commissione le informazioni richieste. 2.   Entro tre anni dalla data di applicazione del presente regolamento nella sua interezza e, successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione del presente regolamento. Detta relazione è resa pubblica e include informazioni statistiche pertinenti a livello sia di Unione sia nazionale, quali il numero di licenze di importazione rilasciate, di domande respinte e di dichiarazioni dell’importatore presentate. Essa tiene conto dell’attuazione pratica, compreso l’impatto sugli operatori economici dell’Unione, in particolare sulle PMI. 3.   Entro il 28 giugno 2020 e successivamente ogni dodici mesi fintanto che il sistema elettronico di cui all’ non sia stato istituito, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui progressi relativi all’adozione degli atti di esecuzione di cui all’, paragrafo 2, e all’istituzione del sistema elettronico di cui all’.
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Comunicazione e valutazione (Art. 14 Regolamento (UE) 2019/880) — Testo vigente | Portale Normativo