Art. 16
Applicazione
In vigore dal 17 apr 2019
Applicazione
1. Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore.
2. In deroga al paragrafo 1:
a)
l’, paragrafo 1, si applica dal 28 dicembre 2020;
b)
l’, paragrafi da 2 a 5, 7 ed 8, l’, paragrafi da 1 a 10, l’, paragrafi 1 e 2, e l’, paragrafo 1, si applicano dalla data in cui il sistema elettronico di cui all’ diviene operativo o al più tardi dal 28 giugno 2025. La Commissione pubblica la data in cui le condizioni del presente paragrafo sono state soddisfatte nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie «C».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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