Art. 9

Istituzione di un sistema elettronico

In vigore dal 17 apr 2019
Istituzione di un sistema elettronico La Commissione istituisce il sistema elettronico di cui all’. Il sistema elettronico diviene operativo al più tardi quattro anni dopo l’entrata in vigore del primo degli atti di esecuzione di cui all’, paragrafo 2.
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