Art. 11
Sanzioni
In vigore dal 17 apr 2019
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni applicabili alle violazioni del presente regolamento, e adottano tutte le misure necessarie a garantire l’applicazione di tali norme. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione le norme e mire relative alle sanzioni applicabili all’introduzione di beni culturali in violazione dell’, paragrafo 1, entro il 28 dicembre 2020.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione le norme e mire relative alle sanzioni applicabili alle altre violazione del presente regolamento, in particolare alla resa di false dichiarazioni e alla presentazione di informazioni false, entro il 28 giugno 2025.
Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione qualsiasi modifica successiva di tali norme e misure.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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