Art. 11

Sanzioni

In vigore dal 17 apr 2019
Sanzioni Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni applicabili alle violazioni del presente regolamento, e adottano tutte le misure necessarie a garantire l’applicazione di tali norme. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le norme e mire relative alle sanzioni applicabili all’introduzione di beni culturali in violazione dell’, paragrafo 1, entro il 28 dicembre 2020. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le norme e mire relative alle sanzioni applicabili alle altre violazione del presente regolamento, in particolare alla resa di false dichiarazioni e alla presentazione di informazioni false, entro il 28 giugno 2025. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione qualsiasi modifica successiva di tali norme e misure.
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