Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 17 apr 2019
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento definisce le condizioni per l’introduzione di beni culturali e le condizioni e procedure per la loro importazione al fine di salvaguardare il patrimonio culturale dell’umanità e di impedire il commercio illecito di beni culturali, in particolare qualora tale commercio illecito possa contribuire al finanziamento del terrorismo.
2. Il presente regolamento non si applica ai beni culturali creati o scoperti nel territorio doganale dell’Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2019:880:oj#art-1