Art. 6
Uffici doganali competenti
In vigore dal 17 apr 2019
Uffici doganali competenti
Gli Stati membri possono limitare il numero degli uffici doganali competenti per la gestione dell’importazione dei beni culturali soggetti al presente regolamento. Qualora applichino detta limitazione, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi a tali uffici doganali, nonché qualsiasi cambiamento a tale riguardo.
La Commissione pubblica i dati degli uffici doganali competenti, e qualsiasi cambiamento a tale riguardo, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie «C».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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