Art. 1
Definizioni
In vigore dal 29 ott 2004
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)
«Comunità dei Quindici»: la Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004;
b)
«nuovi Stati membri»: la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia;
c)
«Comunità allargata»: la Comunità nella sua composizione al 1o maggio 2004;
d)
«importazione primaria»: l’operazione economica definita all’, punto 1), primo comma, del regolamento (CE) n. 896/2001, per la vendita in uno o più dei nuovi Stati membri;
e)
«quantitativo minimo»: il quantitativo minimo definito all’, punto 1), terzo comma, del regolamento (CE) n. 896/2001, accertato in base all’insieme delle importazioni primarie effettuate allo scopo di approvvigionare il mercato dei nuovi Stati membri;
f)
«autorità competenti»: le autorità competenti di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 896/2001.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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