Art. 4

Accesso al quantitativo aggiuntivo

In vigore dal 29 ott 2004
1.   L’accesso al quantitativo aggiuntivo fissato dall’ è aperto agli operatori tradizionali e agli operatori non tradizionali stabiliti nella Comunità allargata che soddisfano le condizioni fissate, rispettivamente, nell’ o nell’. 2.   Il quantitativo è aperto fino a concorrenza di 381 800 tonnellate per gli operatori tradizionali e di 78 200 tonnellate per gli operatori non tradizionali.
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