Art. 8
Presentazione e rilascio dei titoli d’importazione per il primo trimestre 2005
In vigore dal 29 ott 2004
1. In deroga all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 896/2001, per il primo trimestre 2005 il termine di presentazione delle domande di titolo scade il 17 dicembre 2004.
2. Per essere ammissibili le domande di titoli presentate da un operatore non possono vertere complessivamente su un quantitativo superiore a:
a)
27 % del quantitativo di riferimento specifico comunicato in applicazione dell’, paragrafo 5, per gli operatori tradizionali;
b)
27 % dell’assegnazione specifica comunicata in applicazione dell’, paragrafo 6, per gli operatori non tradizionali.
Le autorità nazionali competenti rilasciano i titoli d’importazione senza indugio.
3. La validità dei titoli d’importazione rilasciati in applicazione del presente articolo decorre dal giorno del rilascio effettivo e scade il 7 aprile 2005.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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