Art. 7
Modalità di rilascio dei titoli d’importazione
In vigore dal 29 ott 2004
1. I titoli d’importazione, qui denominati “titoli adesione”, sono rilasciati unicamente per l’immissione in libera pratica in un nuovo Stato membro.
2. Le domande di titolo riportano le diciture: “Titolo adesione”, secondo il caso “Operatore tradizionale” od “Operatore non tradizionale”, “Regolamento (CE) n. 1892/2004. Titolo valido unicamente in un nuovo Stato membro”.
Tali diciture sono riportate nella casella n. 20 del titolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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