Art. 6

Assegnazione specifica per gli operatori non tradizionali

In vigore dal 29 ott 2004
1.   Un operatore in possesso dei requisiti di cui all’ del regolamento (CE) n. 896/2001, che nel corso di uno degli anni 2002, 2003 e 2004 ha esercitato un’attività commerciale d’importazione di banane fresche di cui al codice NC 0803 00 19 in uno o più nuovi Stati membri per un valore dichiarato in dogana pari o superiore a 1 200 000 euro, può presentare una domanda di registrazione nello Stato membro di sua scelta ai fini del rilascio di titoli d’importazione che rientrano nel quantitativo aggiuntivo. La domanda di registrazione è corredata dei documenti giustificativi indicati all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 896/2001. 2.   Per ottenere il rinnovo della registrazione, l’operatore non tradizionale registrato nel 2004 in applicazione del regolamento (CE) n. 838/2004 fornisce alle autorità competenti dello Stato membro di registrazione la prova di aver effettivamente importato, per proprio conto, almeno il 50 % del quantitativo attribuitogli per il periodo dal 1o maggio al 31 dicembre 2004. Per essere ammissibile la domanda di rinnovo della registrazione è corredata di una copia dei titoli d’importazione utilizzati e della prova del pagamento dei dazi doganali applicabili il giorno di espletamento delle formalità doganali di esportazione. 3.   A questo scopo, l’operatore presenta alle autorità competenti dello Stato membro di sua scelta una domanda di registrazione o di rinnovo della registrazione. Per essere ammissibile la domanda di registrazione o di rinnovo della registrazione è corredata di una domanda di assegnazione specifica e della prova della costituzione della cauzione di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 896/2001. Per essere ammissibile la domanda di assegnazione specifica può vertere su un quantitativo non superiore al 12,5 % del quantitativo globale assegnato agli operatori non tradizionali, fissato all’, paragrafo 2. La domanda è presentata entro il 12 novembre 2004. 4.   Le autorità competenti comunicano alla Commissione, entro il 26 novembre 2004: — il quantitativo complessivo oggetto delle domande di assegnazione specifica presentate dagli operatori non tradizionali; — l’elenco degli operatori che hanno presentato una domanda di registrazione e di rinnovo della registrazione nonché, per i casi di rinnovo, il numero dei titoli, ed eventualmente dei relativi estratti, utilizzati e rilasciati. 5.   Tenuto conto delle comunicazioni effettuate in applicazione del paragrafo 4 e in funzione del quantitativo fissato all’, paragrafo 2, la Commissione stabilisce, se necessario, un coefficiente di adattamento da applicarsi alla domanda di assegnazione specifica di ciascun operatore non tradizionale. 6.   Entro il 10 dicembre 2004 le autorità competenti comunicano ad ogni operatore non tradizionale l’assegnazione specifica fissata.
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