Art. 3
Quantitativo aggiuntivo
In vigore dal 29 ott 2004
1. Per il 2005 è disponibile un quantitativo di 460 000 tonnellate (peso netto) per l’importazione di banane nei nuovi Stati membri.
Tale quantitativo è disponibile per l’importazione di prodotti delle origini indicate all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 404/93.
Nell’ambito di tale quantitativo, le importazioni sono soggette ai dazi stabiliti dall’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento citato.
2. Il quantitativo fissato al paragrafo 1 può essere aumentato se si registra un aumento della domanda nei nuovi Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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