Art. 3

Quantitativo aggiuntivo

In vigore dal 29 ott 2004
1.   Per il 2005 è disponibile un quantitativo di 460 000 tonnellate (peso netto) per l’importazione di banane nei nuovi Stati membri. Tale quantitativo è disponibile per l’importazione di prodotti delle origini indicate all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 404/93. Nell’ambito di tale quantitativo, le importazioni sono soggette ai dazi stabiliti dall’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento citato. 2.   Il quantitativo fissato al paragrafo 1 può essere aumentato se si registra un aumento della domanda nei nuovi Stati membri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:1892:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo