Art. 12

Entrata in vigore

In vigore dal 29 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1)  GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003. (2)  GU L 126 dell’8.5.2001, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 838/2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 52). (3)  GU L 127 del 29.4.2004, pag. 52. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1260/2004 (GU L 239 del 9.7.2004, pag. 16). (4)  GU L 68 del 6.3.2004, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 689/2004 (GU L 106 del 15.4.2004, pag. 17).
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Art. 12 Regolamento (UE) 2004/1892 — Entrata in vigore | Portale Normativo