Art. 12
Entrata in vigore
In vigore dal 29 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.
(2) GU L 126 dell’8.5.2001, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 838/2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 52).
(3) GU L 127 del 29.4.2004, pag. 52. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1260/2004 (GU L 239 del 9.7.2004, pag. 16).
(4) GU L 68 del 6.3.2004, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 689/2004 (GU L 106 del 15.4.2004, pag. 17).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:1892:oj#art-12