Art. 12 · Entrata in vigore

Art. 12

Entrata in vigore

In vigore dal 29 ott 2004
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1)  GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003. (2)  GU L 126 dell’8.5.2001, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 838/2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 52). (3)  GU L 127 del 29.4.2004, pag. 52. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1260/2004 (GU L 239 del 9.7.2004, pag. 16). (4)  GU L 68 del 6.3.2004, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 689/2004 (GU L 106 del 15.4.2004, pag. 17).
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