Art. 4
Accesso al quantitativo aggiuntivo
In vigore dal 29 ott 2004
1. L’accesso al quantitativo aggiuntivo fissato dall’ è aperto agli operatori tradizionali e agli operatori non tradizionali stabiliti nella Comunità allargata che soddisfano le condizioni fissate, rispettivamente, nell’ o nell’.
2. Il quantitativo è aperto fino a concorrenza di 381 800 tonnellate per gli operatori tradizionali e di 78 200 tonnellate per gli operatori non tradizionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:1892:oj#art-4