Art. 4

Definizioni

In vigore dal 24 nov 2010
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) «partecipante ai mercati finanziari»: ogni persona in relazione alla quale si applica un obbligo previsto dalla normativa di cui all’, paragrafo 2, o dal diritto nazionale di attuazione di tale normativa; 2) «partecipante chiave ai mercati finanziari»: un partecipante ai mercati finanziari le cui regolari attività o la cui solidità finanziaria hanno o sono tali da avere un effetto significativo sulla stabilità, l’integrità o l’efficienza dei mercati finanziari nell’Unione; 3) «autorità competenti»: i) le autorità competenti e/o autorità di vigilanza quali definite nella normativa di cui all’, paragrafo 2; ii) in relazione alle direttive 2002/65/CE e 2005/60/CE, le autorità competenti ad assicurare l’osservanza dei requisiti di dette direttive da parte delle società che prestano servizi d’investimento o degli organismi d’investimento collettivo che commercializzano le proprie quote o azioni; iii) in relazione ai sistemi di indennizzo degli investitori, gli organismi che gestiscono i sistemi di indennizzo nazionali ai sensi della direttiva 97/9/CE o, qualora il funzionamento del sistema di indennizzo degli investitori sia gestito da una società privata, l’autorità pubblica che vigila su tali sistemi, ai sensi di tale direttiva.
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Definizioni (Art. 4 Regolamento (UE) 2010/1095) — Testo vigente | Portale Normativo