Art. 1
In vigore dal 26 feb 2026
Il regolamento (CE) n. 2580/2001 è così modificato:
1)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
a)
“richiesta”: qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, derivante da un contratto o da un’operazione o a essi collegata, in particolare:
i)
una richiesta volta a ottenere l’adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da un’operazione o a essi collegata;
ii)
una richiesta volta a ottenere la proroga o il pagamento di un’obbligazione, una garanzia o una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;
iii)
una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a un’operazione;
iv)
una domanda riconvenzionale;
v)
una richiesta volta a ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati pronunziati;
b)
“contratto o operazione”: qualsiasi operazione, indipendentemente dalla sua forma e dal diritto a essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine “contratto” include qualsiasi forma di obbligazione, garanzia o controgaranzia, in particolare una garanzia o una controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta operazione o a essa correlata;
c)
“autorità competenti”: le autorità competenti degli Stati membri i cui siti web sono elencati nell’allegato I;
d)
“risorse economiche”: le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che potrebbero essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;
e)
“congelamento di risorse economiche”: il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, la locazione e le ipoteche;
f)
“congelamento di fondi”: il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso a essi così da modificarne il volume, l’importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consenta l’uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;
g)
“fondi”: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, tra gli altri:
i)
contanti, assegni, cambiali, vaglia postali e altri strumenti di pagamento;
ii)
depositi presso enti finanziari o altre entità, saldi sui conti, debiti e titoli obbligazionari;
iii)
titoli negoziati a livello pubblico e privato e strumenti di debito, compresi azioni, certificati azionari, obbligazioni, notes, warrant, obbligazioni ordinarie e contratti derivati;
iv)
interessi, dividendi o altri redditi generati dalle attività;
v)
credito, diritto di compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari;
vi)
lettere di credito, polizze di carico e atti di cessione;
vii)
documenti da cui risulti un interesse riguardante fondi o risorse finanziarie;
h)
“territorio dell’Unione”: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato sull’Unione europea (TUE), alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo;
i)
“atto terroristico”: uno dei seguenti atti intenzionali che, per sua natura o contesto, possa recare grave danno a un paese o un’organizzazione internazionale, definito reato in base al diritto nazionale, quando è commesso al fine di:
i)
intimidire seriamente la popolazione;
ii)
costringere indebitamente i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto; o
iii)
destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali di un paese o un’organizzazione internazionale:
a)
attentati alla vita di una persona che possono causarne il decesso;
b)
attentati gravi all’integrità fisica di una persona;
c)
sequestro di persona e cattura di ostaggi;
d)
distruzioni massicce di strutture governative o pubbliche, sistemi di trasporto, infrastrutture, compresi i sistemi informatici, piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale ovvero di luoghi pubblici o di proprietà private, che possono mettere a repentaglio vite umane o causare perdite economiche considerevoli;
e)
sequestro di aeromobili o navi o di altri mezzi di trasporto collettivo di passeggeri o di trasporto di merci;
f)
fabbricazione, detenzione, acquisto, trasporto, fornitura o uso di esplosivi o armi da fuoco, comprese armi chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari, nonché, per le armi chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari, ricerca e sviluppo;
g)
diffusione di sostanze pericolose, cagionamento di incendi, inondazioni o esplosioni il cui effetto metta in pericolo vite umane;
h)
manomissione o interruzione della fornitura di acqua, energia o altre risorse naturali fondamentali il cui effetto metta in pericolo vite umane;
i)
minaccia di mettere in atto uno dei comportamenti elencati alle lettere da a) a h);
j)
direzione di un gruppo terroristico;
k)
partecipazione alle attività di un gruppo terroristico, anche fornendo informazioni o mezzi materiali o finanziandone in qualsiasi forma le attività, nella consapevolezza che tale partecipazione contribuirà alle attività criminose del gruppo;
l)
interferenza illecita nel sistema o minaccia di commettere un’interferenza illecita nel sistema, di cui all’articolo 4 della direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) nei casi in cui si applica l’articolo 9, paragrafo 3, o l’articolo 9, paragrafo 4, lettera b) o c) di tale direttiva, e interferenza illecita nei dati o minaccia di commettere un’interferenza illecita nei dati, di cui all’articolo 5 di tale direttiva nei casi in cui si applica l’articolo 9, paragrafo 4, lettera c), di tale direttiva;
j)
“gruppo terroristico”: l’associazione strutturata di più di due persone, stabilita nel tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere atti terroristici; per “associazione strutturata” s’intende un’associazione che non si è costituita fortuitamente per la commissione estemporanea di un atto terroristico e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata;
k)
“proprietà di una persona giuridica, di un gruppo o di un’entità”: il fatto di possedere almeno il 50 % dei diritti di proprietà della persona giuridica, del gruppo o dell’entità o di detenervi una partecipazione maggioritaria;
l)
“controllo di una persona giuridica, di un gruppo o di un’entità”: a titolo non esaustivo, le situazioni seguenti:
i)
avere il diritto o esercitare il potere di nominare o destituire la maggioranza dei membri dell’organo di amministrazione, di gestione o di controllo della persona giuridica, del gruppo o dell’entità;
ii)
aver nominato, solo esercitando i propri diritti di voto, la maggioranza dei membri dell’organo di amministrazione, di gestione o di controllo della persona giuridica, del gruppo o dell’entità che sono stati in carica durante l’esercizio finanziario in corso e quello precedente;
iii)
avere il controllo totale, previo accordo con gli altri azionisti o soci della persona giuridica, del gruppo o dell’entità, della maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci in seno a detta persona giuridica, gruppo o entità;
iv)
avere il diritto di esercitare un’influenza dominante sulla persona giuridica, sul gruppo o sull’entità, sulla base di un accordo concluso con detta persona giuridica, gruppo o entità o in virtù di una disposizione in tal senso inserita nel suo atto costitutivo o statuto, qualora la legge che disciplina la persona giuridica, il gruppo o l’entità ne consenta l’assoggettamento a un accordo o a una disposizione di tal genere;
v)
potersi avvalere, di fatto, del diritto di esercitare un’influenza dominante ai sensi della lettera d), pur non essendo titolare di detto diritto;
vi)
avere il diritto di utilizzare, integralmente o in parte, le attività della persona giuridica, del gruppo o dell’entità;
vii)
gestire la persona giuridica, il gruppo o l’entità su base unificata, pubblicando rendiconti consolidati;
viii)
condividere in solido o garantire le passività finanziarie della persona giuridica, del gruppo o dell’entità.
(*1) Direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio (GU L 218 del 14.8.2013, pag. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/40/oj).»;"
2)
l’ è sostituito dal seguente:
«
1. Sono congelati tutti i fondi e tutte le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, dei gruppi o delle entità elencati negli allegati II e III.
2. Nessun fondo o risorsa economica è messo, direttamente o indirettamente, a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, dei gruppi o delle entità elencati negli allegati II e III o destinato a loro vantaggio.
3. Nell’allegato II sono elencati le persone fisiche o giuridiche, i gruppi e le entità che commettono o tentano di commettere atti terroristici o che partecipano alla commissione di atti terroristici o ne agevolano la commissione e nei confronti dei quali un’autorità competente ha preso una decisione di cui al paragrafo 4.
4. L’elenco dell’allegato II è redatto sulla base di informazioni precise o di elementi del fascicolo da cui risulta che un’autorità competente ha preso, nei confronti della persona fisica o giuridica, del gruppo o dell’entità interessati, una decisione basata su prove o indizi seri e credibili che dispone l’apertura di un’indagine o l’avvio dell’azione penale per un atto terroristico, il tentativo di commetterlo, la partecipazione a tale atto o la sua agevolazione ovvero che decreta la condanna per tali fatti.
5. Ai fini del paragrafo 4, per “autorità competente” s’intende un’autorità giudiziaria o, se le autorità giudiziarie non hanno competenza nel settore di cui a tale paragrafo, un’equivalente autorità competente in tale settore.
6. Nell’allegato III sono elencati:
a)
persone giuridiche, gruppi e entità di proprietà o sotto il controllo, diretto o indiretto, di una o più persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità elencati nell’allegato II;
b)
persone fisiche o giuridiche, gruppi e entità che agiscono per conto o su incarico di una o più persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità elencati nell’allegato II;
c)
membri di spicco di persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità elencati nell’allegato II;
d)
persone fisiche o giuridiche, gruppi e entità associati a persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità elencati nell’allegato II, anche tramite:
i)
la partecipazione al finanziamento di atti terroristici commessi da persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità elencati nell’allegato II ovvero in collegamento con essi, in loro nome, per loro conto o a loro sostegno;
ii)
la partecipazione alla programmazione, all’agevolazione, alla preparazione o all’esecuzione di atti terroristici commessi da persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità elencati nell’allegato II ovvero in collegamento con essi, in loro nome, per loro conto o a loro sostegno;
iii)
l’erogazione o la fruizione di addestramento terroristico, ad esempio istruzioni su armi, ordigni esplosivi o altri metodi o tecnologie, a beneficio di persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità elencati nell’allegato II;
iv)
la partecipazione al reclutamento a vantaggio di persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità allo scopo di pianificare, facilitare, preparare o perpetrare atti terroristici elencati nell’allegato II.»
;
3)
sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 2 bis
1. In deroga all’, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche siano:
a)
necessari per soddisfare bisogni fondamentali di persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità elencati negli allegati II e III e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, canoni di locazione o mutui, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;
b)
destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
c)
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;
d)
necessari per coprire spese straordinarie, purché l’autorità competente abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere rilasciata un’autorizzazione specifica; o
e)
pagabili da o su un conto di una missione diplomatica o consolare o di un’organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti siano destinati a essere utilizzati per fini ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell’organizzazione internazionale.
2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1 entro due settimane dal rilascio.
Articolo 2 ter
1. In deroga all’, paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:
a)
i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell’inserimento della persona fisica o giuridica, del gruppo o dell’entità di cui all’ nell’elenco figurante nell’allegato II o nell’allegato III, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima, durante, o dopo tale data;
b)
i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;
c)
la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un gruppo o di un’entità elencati nell’allegato II o nell’allegato III; e
d)
il riconoscimento della decisione non sia contrario all’ordine pubblico nello Stato membro interessato.
2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1 entro due settimane dal rilascio.
Articolo 2 quater
1. In deroga all’, paragrafo 1, e purché un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un gruppo o di un’entità elencati nell’allegato II o nell’allegato III sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un’obbligazione sorta per la persona fisica o giuridica, il gruppo o l’entità in questione prima della data di inserimento di tale persona fisica o giuridica, gruppo o entità nell’allegato II o nell’allegato III, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati purché l’autorità competente interessata abbia accertato che:
a)
i fondi o le risorse economiche saranno usati per un pagamento da una persona fisica o giuridica, da un gruppo o da un’entità elencati nell’allegato II o nell’allegato III; e
b)
il pagamento non viola l’, paragrafo 2.
2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1 entro due settimane dal rilascio.»
;
4)
l’ è sostituito dal seguente:
«
1. È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui al presente regolamento.
2. Il trattamento dei dati personali è effettuato in conformità del presente regolamento e dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725, e solo nella misura necessaria per l’applicazione del presente regolamento.»
;
5)
l’articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
1. Le persone fisiche e giuridiche, i gruppi e le entità:
a)
forniscono immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali le informazioni relative ai conti e agli importi congelati a norma dell’, paragrafo 1, all’autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati e trasmettono tali informazioni, direttamente o attraverso lo Stato membro, alla Commissione; e
b)
collaborano con l’autorità competente alla verifica delle informazioni di cui alla lettera a).
2. L’obbligo di cui al paragrafo 1 si applica fatte salve le norme sulla riservatezza delle informazioni detenute dalle autorità giudiziarie e coerentemente con il rispetto della riservatezza delle comunicazioni tra gli avvocati e i loro clienti garantito dall’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. A tal fine dette comunicazioni comprendono quelle relative alla consulenza giuridica fornita da altri professionisti certificati autorizzati dal diritto nazionale a rappresentare il cliente nel procedimento giudiziario, nella misura in cui tale consulenza giuridica sia fornita in relazione a procedimenti giudiziari pendenti o futuri.
3. Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione degli Stati membri.
4. Le informazioni fornite o ricevute in conformità del presente articolo sono usate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.
5. Le autorità competenti degli Stati membri, comprese le autorità di contrasto, le autorità doganali ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), le autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3), della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4) e della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*5), e gli amministratori di pubblici registri in cui sono iscritti persone fisiche, persone giuridiche, gruppi e entità, nonché beni immobili o mobili, elaborano prontamente le informazioni, inclusi i dati personali e se necessario le informazioni di cui a paragrafo 1 del presente articolo, e prontamente le scambiano con le altre autorità competenti del loro Stato membro e degli altri Stati membri e con la Commissione, qualora tali elaborazione e scambio siano necessari ai fini dello svolgimento dei compiti dell’autorità di elaborazione o dell’autorità di ricezione ai sensi al presente regolamento, in particolare quando rilevano casi di una effettiva o tentata violazione o elusione dei divieti imposti dal presente regolamento.
(*2) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj)."
(*3) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj)."
(*4) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj)."
(*5) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj).»;"
6)
l’articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
1. L’, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino su conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti di una persona fisica o giuridica, di un gruppo o di un’entità inserito in elenco, purché tali versamenti siano anch’essi congelati. L’ente finanziario o creditizio informa senza indugio l’autorità competente interessata in merito a tali operazioni.
2. L’, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:
a)
interessi o altri profitti dovuti su tali conti;
b)
pagamenti dovuti nell’ambito di contratti e accordi conclusi o di obbligazioni sorte anteriormente alla data in cui la persona fisica o giuridica, il gruppo o l’entità di cui all’ sono stati inseriti nell’allegato II o nell’allegato III; o
c)
pagamenti dovuti nell’ambito di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse in uno Stato membro o esecutive nello Stato membro interessato,
purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano sottoposti a congelamento in conformità dell’, paragrafo 1.»
;
7)
l’articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Articolo 6
1. L’, paragrafi 1 e 2, non si applica alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta:
a)
dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;
b)
da organizzazioni internazionali;
c)
da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;
d)
da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati delle Nazioni Unite, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari;
e)
da organizzazioni e agenzie alle quali l’Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario o che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro conformemente alle procedure nazionali;
f)
da agenzie specializzate degli Stati membri;
g)
da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti di cui alle lettere da a) a f), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, e in deroga all’, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la disponibilità di tali fondi o risorse economiche è necessaria per garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali.
3. In assenza di una decisione sfavorevole, di una richiesta di informazioni o di una comunicazione di un termine ulteriore da parte dell’autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione ai sensi del paragrafo 2, l’autorizzazione si considera rilasciata.
4. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 2 entro quattro settimane dal rilascio.
5. I paragrafi 1 e 2 sono riesaminati almeno ogni 24 mesi o su richiesta urgente di uno Stato membro, dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza o della Commissione a seguito di un cambiamento sostanziale della situazione.
6. Il paragrafo 1 si applica fino al 22 febbraio 2027.»
;
8)
sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 6 bis
1. Il congelamento di fondi e risorse economiche o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, il gruppo o l’entità che lo attua, né per i suoi dirigenti o dipendenti, a meno che si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.
2. Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se questi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato le misure previste dal presente regolamento.
Articolo 6 ter
1. Non è soddisfatta alcuna richiesta in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, comprese richieste di indennizzo o richieste analoghe, per esempio richieste di compensazione o richieste nell’ambito di una garanzia, in particolare richieste volte a ottenere la proroga o il pagamento di un’obbligazione, una garanzia o una controgaranzia, in particolare di una garanzia o una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:
a)
persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità elencati nell’allegato II o III;
b)
qualsiasi persona fisica o giuridica, gruppo o entità che agisca per tramite o per conto di una persona fisica o giuridica, un gruppo o un’entità di cui alla lettera a).
2. In ogni procedura volta al soddisfacimento di una richiesta, l’onere di dimostrare che il soddisfacimento della richiesta non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona fisica o giuridica, al gruppo o all’entità che richiede il soddisfacimento di tale richiesta.
3. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone fisiche o giuridiche, dei gruppi o delle entità di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale della legittimità dell’inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.»
;
9)
l’articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Articolo 7
1. Il Consiglio modifica gli allegati II e III sulla base delle decisioni adottate dal Consiglio in relazione agli allegati I e IIdella decisione (PESC) 2026/455 del Consiglio (*6).
2. Il Consiglio comunica la decisione di cui al paragrafo 1, compresi i motivi dell’inserimento nell’elenco, alla persona fisica o giuridica, al gruppo o all’entità interessati, se l’indirizzo è noto, o, in caso contrario, rende nota la decisione a tale persona fisica o giuridica, al gruppo o all’entità interessati mediante la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, offrendo in ogni caso a tale persona fisica o giuridica, gruppo o entità la possibilità di presentare osservazioni.
3. Qualora siano formulate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione alla luce di tali osservazioni o nuove prove e di qualsiasi altra informazione pertinente e può modificare di conseguenza gli allegati II e III sulla base della procedura di cui al paragrafo 1. La persona fisica o giuridica è informata dell’esito del riesame.
4. La Commissione modifica l’allegato I in base alle informazioni fornite dagli Stati membri;
(*6) Decisione (PESC) 2026/455 del Consiglio, del 26 febbraio 2026, relativa a misure restrittive per la lotta al terrorismo, che abroga gli della posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e che abroga la decisione (PESC) 2025/1577 e la decisione (PESC) 2026/421 (GU L, 2026/455, 26.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/455/oj).»."
10)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 7 bis
Gli allegati II e III contengono, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, i gruppi e le entità interessati. Per le persone fisiche, tali informazioni possono comprendere: nomi e pseudonimi; data e luogo di nascita; cittadinanza; numero del passaporto e della carta d’identità; genere; indirizzo, se noto; e funzione o professione. Per le persone giuridiche, i gruppi e le entità, tali informazioni possono comprendere: la denominazione, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.»
;
11)
l’articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Articolo 8
1. La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate a norma del presente regolamento e condividono tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso attinenti al presente regolamento, in particolare quelle riguardanti:
a)
i fondi congelati a norma dell’ e le autorizzazioni rilasciate in virtù delle deroghe di cui al presente regolamento;
b)
i problemi di violazione e di applicazione delle norme e le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali.
2. Lo Stato membro interessato comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le altre informazioni pertinenti in suo possesso tali da pregiudicare l’effettiva attuazione del presente regolamento.»
;
12)
sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 8 bis
1. Il Consiglio, la Commissione, e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (“alto rappresentante”) possono trattare dati personali per svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento. Tali compiti comprendono:
a)
per quanto riguarda il Consiglio, la preparazione e l’introduzione delle modifiche negli allegati II e III;
b)
per quanto riguarda l’alto rappresentante, la preparazione delle modifiche degli allegati II e III; e
c)
per quanto riguarda la Commissione:
i)
l’inclusione del contenuto degli allegati II e III nell’elenco elettronico consolidato delle persone fisiche e giuridiche, dei gruppi e delle entità oggetto di sanzioni finanziarie dell’Unione e nella mappa interattiva delle sanzioni, entrambi pubblicamente disponibili;
ii)
il trattamento delle informazioni relative all’impatto delle misure contemplate dal presente regolamento, come il valore dei fondi congelati e le informazioni sulle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.
2. Ai fini del presente regolamento, il Consiglio, la Commissione e l’alto rappresentante sono designati “titolare del trattamento” ai sensi dell’, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725 in relazione alle attività di trattamento necessarie per svolgere i compiti di cui al paragrafo 1.
Articolo 8 ter
1. Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano sui siti web elencati nell’allegato I. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nell’allegato I.
2. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le proprie autorità competenti, compresi gli estremi delle stesse, dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e la informano di ogni eventuale successiva modifica.
3. Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l’indirizzo e gli altri estremi da usare per queste comunicazioni sono quelli indicati nell’allegato I.
Articolo 8 quater
Le informazioni fornite o ricevute in conformità del presente regolamento sono usate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.»
;
13)
l’articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Articolo 9
1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni, ove opportuno anche penali, applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri prevedono adeguati provvedimenti di confisca dei proventi di dette violazioni.
2. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le norme di cui al paragrafo 1 dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e la informano di ogni eventuale successiva modifica.»
;
14)
l’articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Articolo 10
Il presente regolamento si applica:
a)
nel territorio dell’Unione, compreso il suo spazio aereo;
b)
a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
c)
a qualsiasi persona fisica cittadina di uno Stato membro che si trovi all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione;
d)
a qualsiasi persona giuridica, gruppo o entità che si trovi all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione e sia registrata/o o costituita/o conformemente al diritto di uno Stato membro;
e)
a qualsiasi persona giuridica, gruppo o entità relativamente a attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all’interno dell’Unione.»
;
15)
l’articolo 11 è sostituito dal seguente:
«Articolo 11
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.»
;
16)
l’allegato è sostituito dal testo dell’allegato I del presente regolamento;
17)
è aggiunto l’allegato II conformemente all’allegato II del presente regolamento;
18)
è aggiunto l’allegato III conformemente all’allegato III del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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