Art. 2

Definizioni

In vigore dal 16 nov 2005
Definizioni 1.   Ai fini della presente direttiva s'intende per: a) «riassicurazione»: l'attività che consiste nell'accettare i rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o da un'altra impresa di riassicurazione. Nel caso dell'associazione di sottoscrittori denominata Lloyd's, per riassicurazione si intende anche l'attività consistente nell'accettazione di rischi, ceduti da qualsiasi membro del Lloyd's, da parte di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione diversa dall'associazione di sottoscrittori denominata Lloyd's; b) «impresa di riassicurazione captive»: un'impresa di riassicurazione posseduta da un'impresa finanziaria diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un gruppo di imprese di assicurazione o riassicurazione cui si applica la direttiva 98/78/CE oppure da un'impresa non finanziaria il cui scopo è di fornire copertura riassicurativa esclusivamente per i rischi dell'impresa o delle imprese cui appartiene o di un'impresa o imprese del gruppo di cui fa parte l'impresa di riassicurazione captive; c) «impresa di riassicurazione»: un'impresa autorizzata a norma dell'; d) «succursale»: qualsiasi agenzia o succursale di un'impresa di riassicurazione; e) «stabilimento»: sede, o succursale di un'impresa di riassicurazione, tenendo conto della lettera d); f) «Stato membro d'origine»: lo Stato membro in cui è situata la sede dell'impresa di riassicurazione; g) «Stato membro della succursale»: lo Stato membro in cui è situata la succursale dell'impresa di riassicurazione; h) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro in cui un'impresa di riassicurazione ha una succursale o presta servizi; i) «controllo»: il legame esistente tra un'impresa madre e un'impresa figlia, secondo la definizione di cui all' della direttiva 83/349/CEE (13), ovvero una relazione analoga tra una persona fisica o giuridica e un'impresa; j) «partecipazione qualificata»: il fatto di detenere, direttamente o indirettamente, almeno il 10 % del capitale o dei diritti di voto di un'impresa, o comunque la partecipazione che consente l'esercizio di una influenza notevole sulla gestione dell'impresa in cui è detenuta una partecipazione; k) «impresa madre»: un'impresa madre ai sensi degli della direttiva 83/349/CEE; l) «impresa figlia»: un'impresa figlia ai sensi degli della direttiva 83/349/CEE; m) «autorità competenti»: le autorità nazionali preposte, per legge o per regolamento, alla vigilanza sulle imprese di riassicurazione; n) «stretti legami»: situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate: i) da una partecipazione, ossia dal fatto di detenere, direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 % o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa; o ii) da un legame di controllo, in tutti i casi di cui all', paragrafi 1 e 2, della direttiva 83/349/CEE, o da una relazione analoga tra una persona fisica o giuridica e un'impresa; o) «impresa finanziaria», uno dei seguenti soggetti: i) un ente creditizio, un ente finanziario o un'impresa di servizi bancari ausiliari ai sensi dell', punti 5) e 23), della direttiva 2000/12/CE (14); ii) un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o un'impresa di partecipazione assicurativa ai sensi dell', lettera i), della direttiva 98/78/CE; iii) un'impresa di investimento o un ente finanziario ai sensi dell', paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE (15); iv) un'impresa di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell', punto 15), della direttiva 2002/87/CE; p) «società veicolo»: qualsiasi impresa, con o senza personalità giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione esistente, che assume i rischi ceduti da imprese di assicurazione o riassicurazione e che finanzia integralmente la sua esposizione a tali rischi mediante l'emissione di titoli o altri strumenti finanziari per cui i diritti di rimborso dei detentori di tali titoli o altri strumenti finanziari sono subordinati agli obblighi di riassicurazione di detta società veicolo; q) «riassicurazione finite»: una riassicurazione in base alla quale la potenziale perdita massima esplicita, espressa in termini di rischio economico massimo trasferito, risultante da un significativo trasferimento sia del rischio di sottoscrizione che del rischio di «timing», eccede, per un importo limitato ma significativo, il premio per l'intera durata del contratto, unitamente ad almeno una delle seguenti caratteristiche: i) considerazione esplicita e materiale del valore del denaro in rapporto al tempo; ii) disposizioni contrattuali intese a limitare il risultato economico del contratto tra le parti nel tempo, al fine di raggiungere il trasferimento del rischio previsto. 2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo va anche considerata come attività che rientra nel campo di applicazione della presente direttiva la copertura da parte di un'impresa di riassicurazione di un ente pensionistico aziendale o professionale che rientra nel campo di applicazione della direttiva 2003/41/CE (16), qualora la legge dello Stato membro d'origine dell'ente lo permetta. Ai fini del paragrafo 1, lettera d), è assimilata a un'agenzia o succursale qualsiasi presenza permanente di un'impresa di riassicurazione sul territorio di uno Stato membro, anche se questa presenza non assume la forma di succursale o agenzia, bensì consiste in un semplice ufficio gestito da personale dipendente dell'impresa o da una persona indipendente ma incaricata di agire in permanenza per conto dell'impresa alla stregua di un'agenzia. Ai fini del paragrafo 1, lettera j), del presente articolo e nel contesto dell' e degli articoli da 19 a 23 e delle altre quote di partecipazione di cui agli articoli da 19 a 23, sono presi in considerazione i diritti di voto di cui all'articolo 92 della direttiva 2001/34/CE (17). Ai fini del paragrafo 1, lettera l), l'impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre cui fanno capo tali imprese. Ai fini del paragrafo 1, lettera n): — l'impresa figlia di un'impresa figlia è considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese, — si ritiene che costituisca uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui tali persone siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo. 3.   gni volta che viene fatto riferimento all'euro nella presente direttiva, il controvalore in moneta nazionale da prendere in considerazione, a decorrere dal 31 dicembre di ogni anno, è quello dell'ultimo giorno del mese di ottobre precedente, per il quale sono disponibili i controvalori dell'euro in tutte le pertinenti monete della Comunità.
Storico versioni

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