Questo termine è definito da 8 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
una partecipazione diretta o indiretta in una CCP o in un repertorio di dati sulle negoziazioni pari ad almeno il 10 % del capitale o dei diritti di voto, ai sensi degli articoli 9 e 10 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (26), tenendo conto delle relative condizioni di aggregazione di cui all’articolo 12, paragrafi 4 e 5, della stessa direttiva, o che consente di ese
Fonte: reg-2012-07-04-648 — art. 2 →il fatto di detenere, direttamente o indirettamente, almeno il 10 % del capitale o dei diritti di voto di un'impresa, o comunque la partecipazione che consente l'esercizio di una influenza notevole sulla gestione dell'impresa in cui è detenuta una partecipazione
Fonte: dir-2005-11-16-68 — art. 2 →partecipazione in un’impresa di investimento, diretta o indiretta, non inferiore al 10 % del capitale sociale o dei diritti di voto di cui agli articoli 9 e 10 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (44) tenendo conto delle relative condizioni di aggregazione di cui all’articolo 12, paragrafi 4 e 5, di tale direttiva oppure che comporta la possibilità di esercitare un’influenza notevole sulla gestione dell’impresa in cui si detiene la partecipazione
Fonte: dir-2014-05-15-65 — art. 4 →il fatto di detenere in un'impresa direttamente o indirettamente almeno il 10 % del capitale o dei diritti di voto o qualsiasi altra possibilità di esercitare una notevole influenza sulla gestione dell'impresa in cui è detenuta una partecipazione. Ai fini dell'applicazione di questa definizione negli articoli 8 e 15 e delle altre quote di partecipazione di cui all'articolo 15, sono presi in considerazione i diritti di voto di cui all'articolo 92 della direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2001, riguardante l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione uf
Fonte: dir-2002-11-05-83 — art. 1-74 →una partecipazione qualificata come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 36, del regolamento (UE) n. 575/2013
Fonte: reg-2013-10-15-1024 — art. 2 →partecipazione qualificata come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 36, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Fonte: reg-2016-03-23-1075 — art. 2 →una partecipazione qualificata quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 36), del regolamento (UE) n. 575/2013
Fonte: reg-2019-11-27-2033 — art. 4 →la partecipazione in un emittente di token collegati ad attività o in un prestatore di servizi per le cripto-attività, diretta o indiretta, non inferiore al 10 % del capitale sociale o dei diritti di voto, di cui agli articoli 9 e 10 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (32), rispettivamente, tenuto conto delle relative condizioni di aggregazione di cui all’articolo 12, paragrafi 4 e 5, di tale direttiva, oppure che comportano la possibilità di esercitare un’influenza significativa sulla gestione dell’emittente di token collegati ad attività o sulla gestione del p
Fonte: reg-2023-05-31-1114 — art. 3 →