Art. 2

Definizioni

In vigore dal 23 mar 2016
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1)   «piano di risanamento individuale»: uno dei seguenti: a) piano di risanamento redatto ai sensi dell', paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE da un ente che non fa parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi degli articoli 111 e 112 della direttiva 2013/36/UE; b) piano di risanamento redatto ai sensi dell', paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE da una filiazione di un' impresa madre dell'UE; 2)   «strategia di risoluzione»: serie di azioni di risoluzione prevista dal piano di risoluzione o dal piano di risoluzione di gruppo; 3)   «strategia di risoluzione preferenziale»: strategia di risoluzione che consente di conseguire nel modo migliore gli obiettivi della risoluzione fissati all' della direttiva 2014/59/UE in considerazione della struttura e del modello di business dell'ente o del gruppo, e dei regimi di risoluzione applicabili alle persone giuridiche del gruppo; 4)   «passività ammissibili qualificate»: le passività ammissibili che soddisfano le condizioni fissate all', paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE per essere incluse nell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili di cui all', paragrafo 1, della stessa direttiva; 5)   «punto di avvio singolo»: una strategia di risoluzione che implica l'applicazione dei poteri di risoluzione da parte di un'autorità di risoluzione unica a livello di una singola impresa madre o di un singolo ente soggetto a vigilanza su base consolidata; 6)   «punto di avvio multiplo»: una strategia di risoluzione che implica l'applicazione dei poteri di risoluzione da parte di due o più autorità di risoluzione a sottogruppi regionali o funzionali o a entità di un gruppo; 7)   «controllo»: controllo ai sensi dell', paragrafo 1, punto 37, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4); 8)   «partecipazione qualificata»: partecipazione qualificata come definita all', paragrafo 1, punto 36, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Storico versioni

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