Art. 1

Oggetto

In vigore dal 23 mar 2016
Oggetto Il presente regolamento specifica: 1) le informazioni da includere nel piano di risanamento individuale e, ai sensi dell', paragrafi 5 e 6, della direttiva 2014/59/UE, nel piano di risanamento di gruppo; 2) i criteri minimi che l'autorità competente deve considerare per quanto riguarda sia i piani di risanamento individuali che quelli di gruppo, ai sensi dell', paragrafo 8, della direttiva 2014/59/UE; 3) il contenuto dei piani di risoluzione per gli enti che non sono parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi degli articoli 111 e 112 della direttiva 2013/36/UE, e il contenuto dei piani di risoluzione per i gruppi, ai sensi, rispettivamente, degli della direttiva 2014/59/UE; 4) le materie e i criteri che devono essere esaminati ai fini della valutazione della possibilità di risoluzione di enti o gruppi, ai sensi dell', paragrafo 4, e dell', paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE; 5) le condizioni di cui all', paragrafo 1, lettere a), c), e) ed i), della direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il sostegno finanziario da parte di un'entità del gruppo a norma dell' della stessa direttiva; 6) le circostanze in cui una persona è indipendente dall'autorità di risoluzione e dall'ente o entità di cui all', paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE ai fini dell', paragrafo 1, e dell' della stessa direttiva; 7) l'elenco delle passività alle quali si applica l'esclusione dall'obbligo di includere la clausola contrattuale di cui all', paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, e il contenuto della clausola prevista dal paragrafo stesso; 8) le procedure e il contenuto relativi alle notifiche di cui all', paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 2014/59/UE, e all'avviso di sospensione di cui all' della stessa direttiva; 9) le modalità dettagliate di istituzione e funzionamento operativo dei collegi di risoluzione per l'esecuzione dei compiti di cui all', paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE. I precedenti punti 1), 2), 3) e 4) sono soggetti all'eventuale applicazione degli obblighi semplificati stabiliti ai sensi dell' della direttiva 2014/59/UE.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2016/1075 — Oggetto | Portale Normativo