Art. 1
Oggetto
In vigore dal 23 mar 2016
Oggetto
Il presente regolamento specifica:
1)
le informazioni da includere nel piano di risanamento individuale e, ai sensi dell', paragrafi 5 e 6, della direttiva 2014/59/UE, nel piano di risanamento di gruppo;
2)
i criteri minimi che l'autorità competente deve considerare per quanto riguarda sia i piani di risanamento individuali che quelli di gruppo, ai sensi dell', paragrafo 8, della direttiva 2014/59/UE;
3)
il contenuto dei piani di risoluzione per gli enti che non sono parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi degli articoli 111 e 112 della direttiva 2013/36/UE, e il contenuto dei piani di risoluzione per i gruppi, ai sensi, rispettivamente, degli della direttiva 2014/59/UE;
4)
le materie e i criteri che devono essere esaminati ai fini della valutazione della possibilità di risoluzione di enti o gruppi, ai sensi dell', paragrafo 4, e dell', paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE;
5)
le condizioni di cui all', paragrafo 1, lettere a), c), e) ed i), della direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il sostegno finanziario da parte di un'entità del gruppo a norma dell' della stessa direttiva;
6)
le circostanze in cui una persona è indipendente dall'autorità di risoluzione e dall'ente o entità di cui all', paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE ai fini dell', paragrafo 1, e dell' della stessa direttiva;
7)
l'elenco delle passività alle quali si applica l'esclusione dall'obbligo di includere la clausola contrattuale di cui all', paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, e il contenuto della clausola prevista dal paragrafo stesso;
8)
le procedure e il contenuto relativi alle notifiche di cui all', paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 2014/59/UE, e all'avviso di sospensione di cui all' della stessa direttiva;
9)
le modalità dettagliate di istituzione e funzionamento operativo dei collegi di risoluzione per l'esecuzione dei compiti di cui all', paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE.
I precedenti punti 1), 2), 3) e 4) sono soggetti all'eventuale applicazione degli obblighi semplificati stabiliti ai sensi dell' della direttiva 2014/59/UE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2016:1075:oj#art-1