Art. 16

Completezza dei piani di risanamento

In vigore dal 23 mar 2016
Completezza dei piani di risanamento L'autorità competente valuta in che misura un piano di risanamento è conforme alle disposizioni di cui all' o all' della direttiva 2014/59/UE ed esamina la completezza del piano sulla base di quanto segue: 1) se il piano comprende tutte le informazioni di cui all'allegato, sezione A, della direttiva 2014/59/UE, come ulteriormente precisato al capo I, sezione I, del presente regolamento; 2) se il piano fornisce informazioni aggiornate, anche per quanto riguarda eventuali modifiche sostanziali della o delle entità, in particolare modifiche della struttura giuridica o organizzativa e dell'attività o della situazione finanziaria dopo l'ultima presentazione del piano, ai sensi dell', paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE; 3) se del caso, se il piano include un'analisi delle modalità e della tempistica con cui, nelle situazioni contemplate dal piano, l'entità o le entità interessate dal piano possono chiedere di ricorrere ai meccanismi della banca centrale, e identifica le attività che possono essere considerate idonee come garanzie reali; 4) se il piano riflette adeguatamente una serie appropriata di scenari di grave stress macroeconomico e finanziario attinenti alle condizioni specifiche della o delle entità interessate dal piano, tenendo conto degli orientamenti emessi dall'ABE a norma dell', paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE che precisano la gamma di scenari cui ricorrere ai fini dei piani di risanamento, facendo ogni sforzo per rispettarli in linea con l', paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1093/2010; 5) se il piano contiene un quadro degli indicatori nel quale siano identificati i punti in cui possano essere adottate le azioni opportune riportate nel piano; 6) se le informazioni di cui ai punti da 1) a 5) si riferiscono al gruppo nel suo complesso; 7) se il piano include eventualmente dispositivi per il sostegno finanziario infragruppo adottati conformemente ad un accordo di sostegno finanziario di gruppo concluso in conformità del capo III della direttiva 2014/59/UE; 8) se per ciascuno degli scenari di grave stress macroeconomico e finanziario che trovano riscontro nel piano ai sensi dell', paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE, il piano indica se vi sono: a) ostacoli all'attuazione di misure di risanamento all'interno del gruppo, anche a livello delle singole entità interessate dal piano; b) impedimenti pratici o giuridici sostanziali all'immediato trasferimento di fondi propri o al rimborso di passività o attività all'interno del gruppo.
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Art. 16 Regolamento (UE) 2016/1075 — Completezza dei piani di risanamento | Portale Normativo