Art. 16
Completezza dei piani di risanamento
In vigore dal 23 mar 2016
Completezza dei piani di risanamento
L'autorità competente valuta in che misura un piano di risanamento è conforme alle disposizioni di cui all' o all' della direttiva 2014/59/UE ed esamina la completezza del piano sulla base di quanto segue:
1)
se il piano comprende tutte le informazioni di cui all'allegato, sezione A, della direttiva 2014/59/UE, come ulteriormente precisato al capo I, sezione I, del presente regolamento;
2)
se il piano fornisce informazioni aggiornate, anche per quanto riguarda eventuali modifiche sostanziali della o delle entità, in particolare modifiche della struttura giuridica o organizzativa e dell'attività o della situazione finanziaria dopo l'ultima presentazione del piano, ai sensi dell', paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE;
3)
se del caso, se il piano include un'analisi delle modalità e della tempistica con cui, nelle situazioni contemplate dal piano, l'entità o le entità interessate dal piano possono chiedere di ricorrere ai meccanismi della banca centrale, e identifica le attività che possono essere considerate idonee come garanzie reali;
4)
se il piano riflette adeguatamente una serie appropriata di scenari di grave stress macroeconomico e finanziario attinenti alle condizioni specifiche della o delle entità interessate dal piano, tenendo conto degli orientamenti emessi dall'ABE a norma dell', paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE che precisano la gamma di scenari cui ricorrere ai fini dei piani di risanamento, facendo ogni sforzo per rispettarli in linea con l', paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1093/2010;
5)
se il piano contiene un quadro degli indicatori nel quale siano identificati i punti in cui possano essere adottate le azioni opportune riportate nel piano;
6)
se le informazioni di cui ai punti da 1) a 5) si riferiscono al gruppo nel suo complesso;
7)
se il piano include eventualmente dispositivi per il sostegno finanziario infragruppo adottati conformemente ad un accordo di sostegno finanziario di gruppo concluso in conformità del capo III della direttiva 2014/59/UE;
8)
se per ciascuno degli scenari di grave stress macroeconomico e finanziario che trovano riscontro nel piano ai sensi dell', paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE, il piano indica se vi sono:
a)
ostacoli all'attuazione di misure di risanamento all'interno del gruppo, anche a livello delle singole entità interessate dal piano;
b)
impedimenti pratici o giuridici sostanziali all'immediato trasferimento di fondi propri o al rimborso di passività o attività all'interno del gruppo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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