Art. 14

Piano di comunicazione e informazione

In vigore dal 23 mar 2016
Piano di comunicazione e informazione 1.   Il piano di comunicazione e informazione copre in dettaglio le seguenti materie: a) la comunicazione interna, in particolare a destinazione del personale, dei comitati di azienda o di altri rappresentanti del personale; b) la comunicazione esterna, in particolare a destinazione di azionisti e altri investitori, autorità competenti, controparti, mercati finanziari, infrastruttura dei mercati finanziari, depositanti e del pubblico, a seconda dei casi; c) proposte efficaci per gestire qualsiasi potenziale reazione negativa del mercato. 2.   Il piano di risanamento include almeno l'analisi del modo in cui il piano di comunicazione e informazione verrebbe attuato se venissero attuati uno o più dei dispositivi o delle misure previsti nel piano di risanamento. 3.   Il piano di comunicazione e informazione tiene adeguatamente in considerazione le specifiche esigenze di comunicazione per le singole opzioni di risanamento.
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Art. 14 Regolamento (UE) 2016/1075 — Piano di comunicazione e informazione | Portale Normativo