Art. 15

Misure preparatorie

In vigore dal 23 mar 2016
Misure preparatorie 1.   Il piano di risanamento include l'analisi delle eventuali misure preparatorie che l'entità o le entità cui esso si riferisce hanno adottato o che sono necessarie per agevolare l'attuazione del piano di risanamento o per migliorarne l'efficacia, oltre a indicare il calendario per la loro attuazione. 2.   Le misure preparatorie includono tutte le misure necessarie per superare gli impedimenti all'effettiva attuazione delle opzioni di risanamento individuate nel piano di risanamento.
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Art. 15 Regolamento (UE) 2016/1075 — Misure preparatorie | Portale Normativo