Art. 17

Qualità dei piani di risanamento

In vigore dal 23 mar 2016
Qualità dei piani di risanamento Nel valutare i requisiti e i criteri di cui, a seconda del caso, all' o all' della direttiva 2014/59/UE, l'autorità competente esamina la qualità del piano di risanamento sulla base dei seguenti elementi: 1) il piano è considerato chiaro se: a) è sufficientemente esplicito ed è redatto in un linguaggio chiaro e comprensibile; b) definizioni e descrizioni sono chiare e uniformi in tutto il piano; c) spiega le ipotesi e le valutazioni formulate; d) i riferimenti ai documenti non contenuti nel piano ed eventuali allegati integrano il piano in modo tale da contribuire a promuovere in maniera sostanziale l'individuazione delle opzioni per mantenere o ripristinare la solidità finanziaria e la sostenibilità economica della o delle entità interessate; 2) le informazioni contenute nel piano sono pertinenti se sono incentrate sull'individuazione delle opzioni per mantenere o ripristinare la solidità finanziaria e la sostenibilità economica dell'ente o del gruppo; 3) il piano di risanamento è considerato completo se, tenuto conto in particolare della natura delle attività della o delle entità interessate dal piano e delle loro dimensioni e interconnessioni con altri enti e gruppi e con il sistema finanziario in generale: a) il piano fornisce un grado sufficiente di dettaglio in merito alle informazioni che devono essere incluse nei piani di risanamento a norma degli della direttiva 2014/59/UE; b) il piano contiene una gamma sufficientemente ampia di opzioni di risanamento e indicatori, tenendo conto degli orientamenti emessi dall'ABE a norma dell', paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE che precisano gli indicatori da includere nei piani di risanamento, facendo ogni sforzo per rispettarli in linea con l', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010; 4) si considera che il piano abbia una sua coerenza interna: a) nel caso dei piani di risanamento individuali, se vi è una coerenza interna del piano stesso; b) nel caso dei piani di risanamento di gruppo, se vi è una coerenza interna del piano di gruppo stesso; c) nel caso in cui per le filiazioni siano necessari piani individuali, a norma dell', paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE, se vi è una coerenza interna tra i piani di risanamento individuali e quello di gruppo.
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Art. 17 Regolamento (UE) 2016/1075 — Qualità dei piani di risanamento | Portale Normativo