Art. 19

Opzioni di risanamento

In vigore dal 23 mar 2016
Opzioni di risanamento Per valutare se il piano di risanamento soddisfi il criterio dell', paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2014/59/UE, l'autorità competente verifica quanto segue: 1) se è ragionevolmente probabile poter attuare il piano e le singole opzioni di risanamento con tempestività ed efficacia anche in situazioni di grave stress macroeconomico o finanziario; 2) se è ragionevolmente probabile poter attuare il piano e le specifiche opzioni di risanamento in modo da conseguirne a sufficienza gli obiettivi senza effetti negativi significativi sul sistema finanziario; 3) se la gamma di opzioni di risanamento riduce sufficientemente il rischio che sorgano ostacoli all'attuazione delle opzioni o effetti negativi sistemici a causa della simultanea attuazione di azioni di risanamento di altri enti o gruppi; 4) se, in caso di attuazione simultanea, le opzioni di risanamento potrebbero entrare in conflitto con quelle di enti o gruppi che presentano vulnerabilità analoghe, ad esempio perché hanno analoghi modelli di business, strategie o sfera di attività; 5) se l'attuazione simultanea di opzioni di risanamento da parte di più enti o gruppi rischia di comprometterne l'effetto e la fattibilità.
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Art. 19 Regolamento (UE) 2016/1075 — Opzioni di risanamento | Portale Normativo