Art. 19 · Opzioni di risanamento

Art. 19

Opzioni di risanamento

In vigore dal 23 mar 2016
Opzioni di risanamento Per valutare se il piano di risanamento soddisfi il criterio dell', paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2014/59/UE, l'autorità competente verifica quanto segue: 1) se è ragionevolmente probabile poter attuare il piano e le singole opzioni di risanamento con tempestività ed efficacia anche in situazioni di grave stress macroeconomico o finanziario; 2) se è ragionevolmente probabile poter attuare il piano e le specifiche opzioni di risanamento in modo da conseguirne a sufficienza gli obiettivi senza effetti negativi significativi sul sistema finanziario; 3) se la gamma di opzioni di risanamento riduce sufficientemente il rischio che sorgano ostacoli all'attuazione delle opzioni o effetti negativi sistemici a causa della simultanea attuazione di azioni di risanamento di altri enti o gruppi; 4) se, in caso di attuazione simultanea, le opzioni di risanamento potrebbero entrare in conflitto con quelle di enti o gruppi che presentano vulnerabilità analoghe, ad esempio perché hanno analoghi modelli di business, strategie o sfera di attività; 5) se l'attuazione simultanea di opzioni di risanamento da parte di più enti o gruppi rischia di comprometterne l'effetto e la fattibilità.
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