Art. 7

Descrizione delle entità interessate dal piano di risanamento

In vigore dal 23 mar 2016
Descrizione delle entità interessate dal piano di risanamento 1.   La sottosezione dell'analisi strategica in cui sono descritte la o le entità interessate dal piano di risanamento contiene le seguenti informazioni: a) la caratterizzazione generale della o delle entità interessate dal piano di risanamento, comprendente: i) la descrizione della loro strategia commerciale e di rischio globale; ii) il modello di business e il piano aziendale, compreso l'elenco delle principali giurisdizioni in cui operano, anche per mezzo di persona giuridica o di succursale che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2; iii) le loro principali linee di business e le funzioni essenziali; iv) il processo e le metriche per l'individuazione delle principali linee di business e delle funzioni essenziali; b) la mappatura delle funzioni essenziali e delle linee di business principali delle persone giuridiche e succursali che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2; c) la descrizione dettagliata delle strutture giuridiche e finanziarie della o delle entità interessate dal piano, comprendente la spiegazione delle interconnessioni infragruppo per quanto riguarda le persone giuridiche o le succursali che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2 e, in particolare, la descrizione degli elementi seguenti: i) tutte le esposizioni e le relazioni di finanziamento infragruppo sostanziali esistenti, i flussi di capitale nell'ambito della o delle entità interessate dal piano di risanamento, le garanzie infragruppo in atto e le garanzie infragruppo che verranno messe in atto quando sarà richiesta l'azione di risanamento; ii) le interconnessioni giuridiche, intendendosi con questo accordi sostanziali giuridicamente vincolanti tra entità di un gruppo, ivi compresa ad esempio, l'esistenza di accordi di dominazione o di accordi di trasferimento di profitti e perdite; iii) le interconnessioni operative, intendendosi con questo le funzioni centralizzate in una persona giuridica o succursale che sono importanti per il funzionamento di altre persone giuridiche, di succursali o del gruppo, in particolare le funzioni informatiche centralizzate, le funzioni di tesoreria, le funzioni di rischio e le funzioni amministrative; iv) gli accordi di sostegno finanziario di gruppo in vigore, conclusi ai sensi dell' della direttiva 2014/59/UE, comprese le parti dell'accordo, la forma del sostegno finanziario e le condizioni della sua prestazione; d) la descrizione delle interconnessioni esterne, comprendente almeno: i) le esposizioni e le passività significative nei confronti delle principali controparti; ii) i prodotti e servizi finanziari significativi offerti dalla o dalle entità interessate dal piano di risanamento ad altri partecipanti ai mercati finanziari; iii) i servizi significativi offerti da terzi alla o alle entità interessate dal piano di risanamento. 2.   Ai fini del paragrafo 1, lettere b) e c), il riferimento a persone giuridiche o succursali è inteso come un riferimento a persone giuridiche o succursali che: a) contribuiscono in misura sostanziale ai profitti della o delle entità interessate dal piano di risanamento o al loro finanziamento, o detengono una quota importante delle loro attività, passività o capitali; b) svolgono attività commerciali essenziali; c) svolgono a livello centrale funzioni operative, di rischio o amministrative fondamentali; d) sopportano rischi sostanziali che potrebbero, nello scenario peggiore, mettere a rischio la sostenibilità economica dell'ente o del gruppo; e) non si potrebbero dismettere o liquidare senza un probabile grave rischio per l'ente o per il gruppo nel suo complesso; f) sono importanti per la stabilità finanziaria di almeno uno degli Stati membri in cui hanno la sede legale o in cui operano.
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Art. 7 Regolamento (UE) 2016/1075 — Descrizione delle entità interessate dal piano di risanamento | Portale Normativo