Art. 8

Opzioni di risanamento

In vigore dal 23 mar 2016
Opzioni di risanamento 1.   La sottosezione sulle opzioni di risanamento comprende l'elenco e la descrizione di tutte le opzioni di risanamento di cui agli articoli da 9 a 12. 2.   La sottosezione sulle opzioni di risanamento stabilisce la gamma di opzioni di risanamento destinate a rispondere a scenari di stress finanziario e che ragionevolmente possono ritenersi tali da contribuire a mantenere o ripristinare la sostenibilità economica e la posizione finanziaria della o delle entità interessate dal piano di risanamento. 3.   Ciascuna opzione di risanamento è descritta in modo tale da consentire all'autorità competente di valutarne l'impatto e la fattibilità. 4.   Le opzioni di risanamento includono misure straordinarie e misure che possono essere adottate nel corso della normale attività della o delle entità interessate dal piano di risanamento. 5.   Le opzioni di risanamento non possono essere escluse per il solo fatto che richiederebbero una modifica all'attuale natura dell'attività della o delle entità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2016:1075:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 8 Regolamento (UE) 2016/1075 — Opzioni di risanamento | Portale Normativo