Art. 8
Opzioni di risanamento
In vigore dal 23 mar 2016
Opzioni di risanamento
1. La sottosezione sulle opzioni di risanamento comprende l'elenco e la descrizione di tutte le opzioni di risanamento di cui agli articoli da 9 a 12.
2. La sottosezione sulle opzioni di risanamento stabilisce la gamma di opzioni di risanamento destinate a rispondere a scenari di stress finanziario e che ragionevolmente possono ritenersi tali da contribuire a mantenere o ripristinare la sostenibilità economica e la posizione finanziaria della o delle entità interessate dal piano di risanamento.
3. Ciascuna opzione di risanamento è descritta in modo tale da consentire all'autorità competente di valutarne l'impatto e la fattibilità.
4. Le opzioni di risanamento includono misure straordinarie e misure che possono essere adottate nel corso della normale attività della o delle entità interessate dal piano di risanamento.
5. Le opzioni di risanamento non possono essere escluse per il solo fatto che richiederebbero una modifica all'attuale natura dell'attività della o delle entità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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