Art. 10

Valutazione d'impatto

In vigore dal 23 mar 2016
Valutazione d'impatto Ogni opzione di risanamento contiene una valutazione d'impatto comprendente, in particolare, una descrizione dettagliata delle procedure per determinare il valore e la commerciabilità delle linee di business principali, delle operazioni e delle attività della o delle entità a cui si riferiscono le opzioni di risanamento e almeno i seguenti elementi: 1) la valutazione dell'impatto operativo e finanziario che illustri l'impatto previsto su solvibilità, liquidità, posizioni di finanziamento, redditività e attività della o delle entità interessate dal piano di risanamento; se del caso, la valutazione indica chiaramente le diverse entità del gruppo che potrebbero essere interessate dall'opzione o coinvolte nella sua attuazione; 2) la valutazione dell'impatto esterno e delle conseguenze sistemiche che illustri l'impatto atteso sulle funzioni essenziali svolte dalla o dalle entità interessate dal piano di risanamento e le conseguenze per gli azionisti, per i clienti, in particolare i depositanti e gli investitori al dettaglio, per le controparti e, se del caso, per il resto del gruppo; 3) le ipotesi alla base della valutazione e tutte le altre ipotesi formulate ai fini delle valutazioni di cui ai punti 1) e 2), incluse le ipotesi circa la commerciabilità delle attività o il comportamento di altri enti finanziari.
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Art. 10 Regolamento (UE) 2016/1075 — Valutazione d'impatto | Portale Normativo