Art. 10 · Valutazione d'impatto

Art. 10

Valutazione d'impatto

In vigore dal 23 mar 2016
Valutazione d'impatto Ogni opzione di risanamento contiene una valutazione d'impatto comprendente, in particolare, una descrizione dettagliata delle procedure per determinare il valore e la commerciabilità delle linee di business principali, delle operazioni e delle attività della o delle entità a cui si riferiscono le opzioni di risanamento e almeno i seguenti elementi: 1) la valutazione dell'impatto operativo e finanziario che illustri l'impatto previsto su solvibilità, liquidità, posizioni di finanziamento, redditività e attività della o delle entità interessate dal piano di risanamento; se del caso, la valutazione indica chiaramente le diverse entità del gruppo che potrebbero essere interessate dall'opzione o coinvolte nella sua attuazione; 2) la valutazione dell'impatto esterno e delle conseguenze sistemiche che illustri l'impatto atteso sulle funzioni essenziali svolte dalla o dalle entità interessate dal piano di risanamento e le conseguenze per gli azionisti, per i clienti, in particolare i depositanti e gli investitori al dettaglio, per le controparti e, se del caso, per il resto del gruppo; 3) le ipotesi alla base della valutazione e tutte le altre ipotesi formulate ai fini delle valutazioni di cui ai punti 1) e 2), incluse le ipotesi circa la commerciabilità delle attività o il comportamento di altri enti finanziari.
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