Art. 17
Qualità dei piani di risanamento
In vigore dal 23 mar 2016
Qualità dei piani di risanamento
Nel valutare i requisiti e i criteri di cui, a seconda del caso, all' o all' della direttiva 2014/59/UE, l'autorità competente esamina la qualità del piano di risanamento sulla base dei seguenti elementi:
1)
il piano è considerato chiaro se:
a)
è sufficientemente esplicito ed è redatto in un linguaggio chiaro e comprensibile;
b)
definizioni e descrizioni sono chiare e uniformi in tutto il piano;
c)
spiega le ipotesi e le valutazioni formulate;
d)
i riferimenti ai documenti non contenuti nel piano ed eventuali allegati integrano il piano in modo tale da contribuire a promuovere in maniera sostanziale l'individuazione delle opzioni per mantenere o ripristinare la solidità finanziaria e la sostenibilità economica della o delle entità interessate;
2)
le informazioni contenute nel piano sono pertinenti se sono incentrate sull'individuazione delle opzioni per mantenere o ripristinare la solidità finanziaria e la sostenibilità economica dell'ente o del gruppo;
3)
il piano di risanamento è considerato completo se, tenuto conto in particolare della natura delle attività della o delle entità interessate dal piano e delle loro dimensioni e interconnessioni con altri enti e gruppi e con il sistema finanziario in generale:
a)
il piano fornisce un grado sufficiente di dettaglio in merito alle informazioni che devono essere incluse nei piani di risanamento a norma degli della direttiva 2014/59/UE;
b)
il piano contiene una gamma sufficientemente ampia di opzioni di risanamento e indicatori, tenendo conto degli orientamenti emessi dall'ABE a norma dell', paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE che precisano gli indicatori da includere nei piani di risanamento, facendo ogni sforzo per rispettarli in linea con l', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010;
4)
si considera che il piano abbia una sua coerenza interna:
a)
nel caso dei piani di risanamento individuali, se vi è una coerenza interna del piano stesso;
b)
nel caso dei piani di risanamento di gruppo, se vi è una coerenza interna del piano di gruppo stesso;
c)
nel caso in cui per le filiazioni siano necessari piani individuali, a norma dell', paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE, se vi è una coerenza interna tra i piani di risanamento individuali e quello di gruppo.
Storico versioni
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