Art. 16 · Completezza dei piani di risanamento

Art. 16

Completezza dei piani di risanamento

In vigore dal 23 mar 2016
Completezza dei piani di risanamento L'autorità competente valuta in che misura un piano di risanamento è conforme alle disposizioni di cui all' o all' della direttiva 2014/59/UE ed esamina la completezza del piano sulla base di quanto segue: 1) se il piano comprende tutte le informazioni di cui all'allegato, sezione A, della direttiva 2014/59/UE, come ulteriormente precisato al capo I, sezione I, del presente regolamento; 2) se il piano fornisce informazioni aggiornate, anche per quanto riguarda eventuali modifiche sostanziali della o delle entità, in particolare modifiche della struttura giuridica o organizzativa e dell'attività o della situazione finanziaria dopo l'ultima presentazione del piano, ai sensi dell', paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE; 3) se del caso, se il piano include un'analisi delle modalità e della tempistica con cui, nelle situazioni contemplate dal piano, l'entità o le entità interessate dal piano possono chiedere di ricorrere ai meccanismi della banca centrale, e identifica le attività che possono essere considerate idonee come garanzie reali; 4) se il piano riflette adeguatamente una serie appropriata di scenari di grave stress macroeconomico e finanziario attinenti alle condizioni specifiche della o delle entità interessate dal piano, tenendo conto degli orientamenti emessi dall'ABE a norma dell', paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE che precisano la gamma di scenari cui ricorrere ai fini dei piani di risanamento, facendo ogni sforzo per rispettarli in linea con l', paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1093/2010; 5) se il piano contiene un quadro degli indicatori nel quale siano identificati i punti in cui possano essere adottate le azioni opportune riportate nel piano; 6) se le informazioni di cui ai punti da 1) a 5) si riferiscono al gruppo nel suo complesso; 7) se il piano include eventualmente dispositivi per il sostegno finanziario infragruppo adottati conformemente ad un accordo di sostegno finanziario di gruppo concluso in conformità del capo III della direttiva 2014/59/UE; 8) se per ciascuno degli scenari di grave stress macroeconomico e finanziario che trovano riscontro nel piano ai sensi dell', paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE, il piano indica se vi sono: a) ostacoli all'attuazione di misure di risanamento all'interno del gruppo, anche a livello delle singole entità interessate dal piano; b) impedimenti pratici o giuridici sostanziali all'immediato trasferimento di fondi propri o al rimborso di passività o attività all'interno del gruppo.
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