Art. 74

Elementi della comunicazione delle decisioni individuali

In vigore dal 23 mar 2016
Elementi della comunicazione delle decisioni individuali 1.   In assenza di una decisione congiunta tra le autorità di risoluzione entro quattro mesi, in conformità dell', paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE, la decisione adottata dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo sul piano di risoluzione di gruppo e sulla valutazione della possibilità di risoluzione è comunicata per iscritto ai membri del collegio di risoluzione mediante un documento contenente tutti i seguenti elementi: a) il nome dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo; b) il nome dell'impresa madre nell'Unione; c) i riferimenti alle normative nazionali e dell'Unione applicabili alla preparazione, alla finalizzazione e all'applicazione della decisione; d) la data della decisione; e) il piano di risoluzione di gruppo e la valutazione della possibilità di risoluzione, comprese eventuali misure volte ad affrontare o rimuovere rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione a norma dell', paragrafi 4, 5 e 6, della direttiva 2014/59/UE, in base ai quali è adottata la decisione. Se l'impresa madre nell'Unione è in procinto di attuare tali misure, è fornito anche il relativo calendario di attuazione; f) i nomi dei membri e degli osservatori del collegio di risoluzione coinvolti, in conformità con i termini e le condizioni di partecipazione degli osservatori, nella procedura di decisione congiunta sul piano di risoluzione di gruppo e sulla valutazione della possibilità di risoluzione, e una sintesi delle opinioni espresse da tali autorità e informazioni sulle questioni oggetto di disaccordo; g) osservazioni dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo in merito alle opinioni espresse dai membri e dagli osservatori del collegio di risoluzione, in particolare sulle questioni oggetto di disaccordo. 2.   In assenza di una decisione congiunta tra le autorità di risoluzione entro quattro mesi, in conformità dell', paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE, le autorità di risoluzione che elaborano piani di risoluzione individuali trasmettono all'autorità di risoluzione a livello di gruppo un documento contenente tutti i seguenti elementi: a) il nome dell'autorità di risoluzione che adotta la decisione; b) il nome dell'entità o delle entità nella giurisdizione dell'autorità di risoluzione a cui si riferisce e si applica la decisione; c) i riferimenti alle normative nazionali e dell'Unione applicabili alla preparazione, alla finalizzazione e all'applicazione della decisione; d) la data della decisione; e) il piano di risoluzione e la valutazione della possibilità di risoluzione delle entità nella sua giurisdizione, comprese eventuali misure volte ad affrontare o rimuovere rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione a norma dell', paragrafi 4, 5 e 6, della direttiva 2014/59/UE, in base ai quali è adottata la decisione. Se le entità sono in procinto di attuare tali misure è fornito anche il relativo calendario di attuazione; f) il nome dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo e una spiegazione circa i motivi del disaccordo sulla proposta per il piano di risoluzione di gruppo e la valutazione della possibilità di risoluzione. 3.   Qualora sia stata consultata l'ABE, le decisioni adottate in assenza di una decisione congiunta ai sensi dell', paragrafi 5 e 6, della direttiva 2014/59/UE includono una spiegazione circa i motivi per cui non è stato seguito il parere dell'ABE.
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Art. 74 Regolamento (UE) 2016/1075 — Elementi della comunicazione delle decisioni individuali | Portale Normativo