Art. 75
Comunicazione delle decisioni individuali in assenza di decisione congiunta
In vigore dal 23 mar 2016
Comunicazione delle decisioni individuali in assenza di decisione congiunta
1. In assenza di una decisione congiunta tra l'autorità di risoluzione a livello di gruppo e le autorità di risoluzione delle filiazioni entro il termine di cui all', paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE, tutte le decisioni di cui all', paragrafi 5 e 6, della suddetta direttiva sono comunicate per iscritto dalle pertinenti autorità di risoluzione delle filiazioni all'autorità di risoluzione a livello di gruppo entro la data più lontana tra le seguenti:
a)
la data che cade un mese dopo la scadenza del termine di cui all', paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE;
b)
la data che cade un mese dopo quella in cui l'ABE fornisce un parere in seguito a una richiesta di consultazione ai sensi dell', paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2014/59/UE;
c)
la data che cade un mese dopo l'adozione da parte dell'ABE di una decisione ai sensi dell', paragrafo 5, secondo comma, o dell', paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE, o qualsiasi altra data stabilita dall'ABE in detta decisione.
2. L'autorità di risoluzione a livello di gruppo comunica senza indebito ritardo la propria decisione e le decisioni di cui al paragrafo 1 agli altri membri del collegio di risoluzione.
Storico versioni
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