Art. 77

Programmazione delle fasi della procedura di decisione congiunta sulle misure volte ad affrontare rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione

In vigore dal 23 mar 2016
Programmazione delle fasi della procedura di decisione congiunta sulle misure volte ad affrontare rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione 1.   Prima dell'avvio della procedura di decisione congiunta sulle misure volte ad affrontare o rimuovere rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo e le autorità di risoluzione delle filiazioni concordano il calendario della decisione congiunta in cui sono indicati i tempi di esecuzione delle varie fasi. In caso di mancato accordo sul calendario, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo stabilisce il calendario della decisione congiunta dopo aver considerato le opinioni e le eventuali riserve espresse dalle autorità di risoluzione delle filiazioni. 2.   Il calendario della decisione congiunta comprende le seguenti fasi: a) preparazione e diffusione della relazione sui rilevanti impedimenti individuati conformemente all', paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE da parte dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo in consultazione con l'autorità di vigilanza su base consolidata e l'ABE; b) presentazione da parte dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo della relazione ai sensi dell', paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE all'impresa madre nell'Unione, alle autorità di risoluzione delle filiazioni e alle autorità di risoluzione delle giurisdizioni in cui sono ubicate le succursali significative; c) data in cui l'impresa madre nell'Unione trasmette all'autorità di risoluzione a livello di gruppo le proprie osservazioni e misure alternative per porre rimedio ai rilevanti impedimenti, se del caso, conformemente all', paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE; d) dialogo tra l'autorità di risoluzione a livello di gruppo e le autorità di risoluzione delle filiazioni e altri membri del collegio di risoluzione su eventuali osservazioni o misure alternative per porre rimedio ai rilevanti impedimenti proposte dall'impresa madre nell'Unione a norma dell', paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE, a seconda dei casi; e) elaborazione del progetto di decisione congiunta sulle misure volte ad affrontare o rimuovere rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione; f) finalizzazione della decisione congiunta sulle misure volte ad affrontare o rimuovere rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione; e g) comunicazione della decisione congiunta sulle misure volte ad affrontare o rimuovere rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione. 3.   Il calendario della decisione congiunta è riesaminato e aggiornato dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo in modo da rispecchiare la proroga della procedura di decisione congiunta laddove l'impresa madre nell'Unione presenti osservazioni e proponga misure alternative per affrontare o rimuovere rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione in conformità all', paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE. 4.   In sede di elaborazione del calendario della decisione congiunta l'autorità di risoluzione a livello di gruppo tiene conto dei termini e delle condizioni di partecipazione degli osservatori, quali previsti dalle modalità scritte di funzionamento del collegio di risoluzione, e dalle relative disposizioni della direttiva 2014/59/UE. 5.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo trasmette all'impresa madre nell'Unione gli elementi del calendario della decisione congiunta che prevedono il suo coinvolgimento.
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Art. 77 Regolamento (UE) 2016/1075 — Programmazione delle fasi della procedura di decisione congiunta sulle misure volte ad affrontare rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione | Portale Normativo