Art. 76

Sospensione della procedura di decisione congiunta sul piano di risoluzione di gruppo e sulla valutazione della possibilità di risoluzione

In vigore dal 23 mar 2016
Sospensione della procedura di decisione congiunta sul piano di risoluzione di gruppo e sulla valutazione della possibilità di risoluzione 1.   Qualora l'autorità di risoluzione a livello di gruppo individui rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione o approvi un parere sull'identificazione di rilevanti impedimenti espresso da una delle autorità che sono state consultate in merito al piano di risoluzione di gruppo e alla valutazione della possibilità di risoluzione, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo sospende la procedura di decisione congiunta ai sensi dell', paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE, e notifica la sua decisione ai membri del collegio di risoluzione. 2.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo avvia nuovamente la procedura di decisione congiunta sul piano di risoluzione di gruppo, compresa la valutazione della possibilità di risoluzione, non appena è stata completata la procedura di decisione congiunta di cui all' della direttiva 2014/59/UE sulle misure volte ad affrontare o rimuovere rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione.
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Art. 76 Regolamento (UE) 2016/1075 — Sospensione della procedura di decisione congiunta sul piano di risoluzione di gruppo e sulla valutazione della possibilità di risoluzione | Portale Normativo