Art. 73

Parziale disaccordo

In vigore dal 23 mar 2016
Parziale disaccordo 1.   Laddove una o più delle autorità di risoluzione delle filiazioni non concordino con il piano di risoluzione di gruppo e con la valutazione della possibilità di risoluzione, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo e le autorità di risoluzione delle filiazioni che non dissentono ai sensi dell', paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE seguono tutte le tappe previste agli per elaborare, adottare e comunicare la decisione congiunta sul piano di risoluzione di gruppo e sulla valutazione della possibilità di risoluzione. 2.   La decisione congiunta adottata sul piano di risoluzione di gruppo e sulla valutazione della possibilità di risoluzione è riportata in un documento che contiene tutti gli elementi di cui all'. 3.   È acclusa una sintesi delle opinioni espresse dalle autorità di risoluzione delle filiazioni che sono state coinvolte nella procedura di decisione congiunta iniziale sul piano di risoluzione di gruppo e sulla valutazione della possibilità di risoluzione ma che hanno dissentito da tale decisione. La sintesi contiene in particolare riferimenti a tutte le questioni oggetto di disaccordo.
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Art. 73 Regolamento (UE) 2016/1075 — Parziale disaccordo | Portale Normativo