Art. 70

Elaborazione della decisione congiunta sul piano di risoluzione di gruppo e sulla valutazione della possibilità di risoluzione

In vigore dal 23 mar 2016
Elaborazione della decisione congiunta sul piano di risoluzione di gruppo e sulla valutazione della possibilità di risoluzione L'autorità di risoluzione a livello di gruppo prepara un progetto di decisione congiunta sul piano di risoluzione di gruppo e sulla valutazione della possibilità di risoluzione. Esso include ciascuno dei seguenti elementi: 1) i nomi dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo e delle autorità di risoluzione delle filiazioni che adottano la decisione congiunta in merito al piano di risoluzione di gruppo e alla valutazione della possibilità di risoluzione; 2) i nomi delle autorità di risoluzione e delle autorità competenti consultate per l'elaborazione e l'aggiornamento del piano di risoluzione di gruppo e per la valutazione della possibilità di risoluzione, in particolare: a) i nomi delle autorità di risoluzione delle succursali significative e delle autorità di risoluzione degli Stati membri in cui sono stabilite le entità di cui all', paragrafo 1, lettere c) e d), della direttiva 2014/59/UE; b) i nomi delle pertinenti autorità competenti di cui agli articoli 115 e 116 della direttiva 2013/36/UE; c) i nomi degli osservatori qualora essi siano stati coinvolti nella procedura di decisione congiunta conformemente ai termini e alle condizioni di partecipazione degli osservatori previsti dalle modalità scritte di funzionamento; 3) il nome dell'impresa madre nell'Unione e delle entità del gruppo oggetto del piano di risoluzione di gruppo e della valutazione della possibilità di risoluzione alle quali si riferisce e si applica la decisione congiunta; 4) i riferimenti alle normative nazionali e dell'Unione applicabili alla preparazione, alla finalizzazione e all'applicazione della decisione congiunta sul piano di risoluzione di gruppo e sulla valutazione della possibilità di risoluzione; 5) la data di adozione della decisione congiunta sul piano di risoluzione di gruppo e sulla valutazione della possibilità di risoluzione e di ogni eventuale aggiornamento; 6) il piano di risoluzione di gruppo e la valutazione della possibilità di risoluzione, comprese eventuali misure volte ad affrontare o rimuovere rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione a norma dell', paragrafi 4, 5 e 6, e dell' della direttiva 2014/59/UE, in base ai quali è adottata la decisione congiunta. Se l'impresa madre nell'Unione o una delle sue entità sono in procinto di attuare tali misure, sono fornite inoltre informazioni in merito al relativo calendario di attuazione; 7) una sintesi delle opinioni espresse dalle autorità consultate nell'ambito della procedura di decisione congiunta per quanto concerne il piano di risoluzione di gruppo e la relativa valutazione della possibilità di risoluzione; 8) qualora l'ABE sia stata consultata durante la procedura di decisione congiunta, una spiegazione dell'eventuale scostamento dal parere da essa espresso.
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Art. 70 Regolamento (UE) 2016/1075 — Elaborazione della decisione congiunta sul piano di risoluzione di gruppo e sulla valutazione della possibilità di risoluzione | Portale Normativo