Art. 69

Dialogo sul progetto di piano di risoluzione e di valutazione della possibilità di risoluzione

In vigore dal 23 mar 2016
Dialogo sul progetto di piano di risoluzione e di valutazione della possibilità di risoluzione 1.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo organizza un dialogo sul progetto di piano di risoluzione di gruppo e di valutazione della possibilità di risoluzione con le autorità di risoluzione delle filiazioni con tempestività ai sensi dell', paragrafo 2, lettera i), e comunque entro il termine specificato nel calendario della decisione congiunta. 2.   Il dialogo comprende le questioni inerenti alla valutazione della possibilità di risoluzione del gruppo e facilita l'individuazione di possibili rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione, tenendo conto di eventuali osservazioni da parte dell'impresa madre nell'Unione. A tal fine l'autorità di risoluzione a livello di gruppo informa le autorità di risoluzione delle filiazioni sulla sua valutazione della possibilità di risoluzione del gruppo e tiene conto del parere espresso dagli altri membri del collegio. 3.   Alla luce del dialogo di cui al paragrafo 1, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo finalizza il piano di risoluzione di gruppo e la valutazione della possibilità di risoluzione. Le modifiche apportate al progetto di piano di risoluzione di gruppo e di valutazione della possibilità di risoluzione tengono conto dell'esito del dialogo. 4.   Qualora siano individuati rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione si applica l', paragrafo 1.
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Art. 69 Regolamento (UE) 2016/1075 — Dialogo sul progetto di piano di risoluzione e di valutazione della possibilità di risoluzione | Portale Normativo