Art. 68
Discussione con l'impresa madre nell'Unione
In vigore dal 23 mar 2016
Discussione con l'impresa madre nell'Unione
Quando l'autorità di risoluzione a livello di gruppo organizza una discussione sul progetto di piano di risoluzione di gruppo e valutazione della possibilità di risoluzione con l'impresa madre nell'Unione ai sensi dell', paragrafo 2, lettera h), lo fa con tempestività e in ogni caso entro il termine specificato al relativo punto del calendario della decisione congiunta. L'autorità di risoluzione a livello di gruppo comunica alle autorità di risoluzione delle filiazioni le eventuali osservazioni presentate dall'impresa madre nell'Unione nel corso di questa consultazione.
Storico versioni
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