Art. 66
Elaborazione e distribuzione del progetto di piano di risoluzione di gruppo e della valutazione della possibilità di risoluzione
In vigore dal 23 mar 2016
Elaborazione e distribuzione del progetto di piano di risoluzione di gruppo e della valutazione della possibilità di risoluzione
1. Le autorità di risoluzione delle filiazioni forniscono all'autorità di risoluzione a livello di gruppo i loro contributi al piano di risoluzione di gruppo e alla valutazione della possibilità di risoluzione con tempestività e in ogni caso entro il termine specificato nel calendario della decisione congiunta ai sensi dell', paragrafo 2, lettera e).
2. L'autorità di risoluzione a livello di gruppo elabora il progetto di piano di risoluzione di gruppo a norma dell' della direttiva 2014/59/UE, tenendo conto degli eventuali contributi trasmessi dalle autorità di risoluzione delle filiazioni.
3. L'autorità di risoluzione a livello di gruppo distribuisce il progetto di piano di risoluzione di gruppo e valutazione della possibilità di risoluzione ai membri del collegio in modo tempestivo, e comunque entro il termine di cui all', paragrafo 2, lettera f).
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