Art. 66 · Elaborazione e distribuzione del progetto di piano di risoluzione di gruppo e della valutazione della possibilità di risoluzione

Art. 66

Elaborazione e distribuzione del progetto di piano di risoluzione di gruppo e della valutazione della possibilità di risoluzione

In vigore dal 23 mar 2016
Elaborazione e distribuzione del progetto di piano di risoluzione di gruppo e della valutazione della possibilità di risoluzione 1.   Le autorità di risoluzione delle filiazioni forniscono all'autorità di risoluzione a livello di gruppo i loro contributi al piano di risoluzione di gruppo e alla valutazione della possibilità di risoluzione con tempestività e in ogni caso entro il termine specificato nel calendario della decisione congiunta ai sensi dell', paragrafo 2, lettera e). 2.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo elabora il progetto di piano di risoluzione di gruppo a norma dell' della direttiva 2014/59/UE, tenendo conto degli eventuali contributi trasmessi dalle autorità di risoluzione delle filiazioni. 3.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo distribuisce il progetto di piano di risoluzione di gruppo e valutazione della possibilità di risoluzione ai membri del collegio in modo tempestivo, e comunque entro il termine di cui all', paragrafo 2, lettera f).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2016:1075:oj#art-66