Art. 64

Informazioni fornite dall'impresa madre nell'Unione

In vigore dal 23 mar 2016
Informazioni fornite dall'impresa madre nell'Unione 1.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo chiede all'impresa madre nell'Unione tutte le informazioni necessarie in conformità dell' della direttiva 2014/59/UE, tenendo conto dei risultati del dialogo di cui all'. 2.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo comunica chiaramente all'impresa madre nell'Unione a quali entità del gruppo si riferiscono e si applicano tali informazioni e il termine per la trasmissione delle informazioni stesse. 3.   L'impresa madre nell'Unione trasmette le informazioni richieste all'autorità di risoluzione a livello di gruppo in modo tempestivo, al più tardi entro il termine di cui al paragrafo 2. 4.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo può chiedere ulteriori informazioni all'impresa madre nell'Unione sia prima di trasmettere le informazioni alle autorità di cui all', paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, che dopo tale trasmissione, ogniqualvolta si applica l', paragrafo 2, del presente regolamento.
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Art. 64 Regolamento (UE) 2016/1075 — Informazioni fornite dall'impresa madre nell'Unione | Portale Normativo