Art. 62
Elementi del calendario della decisione congiunta
In vigore dal 23 mar 2016
Elementi del calendario della decisione congiunta
1. In sede di elaborazione del calendario della decisione congiunta, le autorità coinvolte o l'autorità di risoluzione a livello di gruppo quando agisce da sola tengono conto dell', paragrafo 3, e dell', paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE, relativamente alla necessità di procedere contestualmente alla valutazione della possibilità di risoluzione e alla sospensione della procedura per affrontare i rilevanti impedimenti, e garantiscono che i termini previsti dal calendario della decisione congiunta siano adeguati di conseguenza.
2. In sede di elaborazione del calendario della decisione congiunta l'autorità di risoluzione a livello di gruppo tiene conto dei termini e delle condizioni di partecipazione degli osservatori, quali previsti dalle modalità scritte di funzionamento del collegio di risoluzione e dalle relative disposizioni della direttiva 2014/59/UE.
3. I seguenti elementi del calendario sono comunicati dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo all'impresa madre nell'Unione:
a)
la data prevista per la richiesta delle informazioni necessarie per l'elaborazione del piano di risoluzione di gruppo e per la valutazione della possibilità di risoluzione in conformità dell', paragrafo 2, lettera b), e il termine per la trasmissione di tali informazioni in conformità dell', paragrafo 2, lettera c);
b)
la data prevista per l'organizzazione della discussione di cui all', paragrafo 2, lettera h), se del caso;
c)
la data prevista per la comunicazione di cui all', paragrafo 2, lettera m).
Storico versioni
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